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Cambio di destinazione d’uso da ufficio a residenziale

Per effettuare un cambio di destinazione d’uso da ufficio a residenziale occorre verificare che la normativa urbanistica lo consenta, in quanto si va a modificare il carico urbanistico. Occorre inoltre verificare la presenza dei requisiti igienico-sanitari della destinazione d’uso prescelta in base al regolamento edilizio e d’igiene del Comune dove si trova l’immobile. Per ultima cosa, occorrerà modificare la categoria catastale (che passerà presumibilmente da A/10 a A/3 o A/2). E bisogna controllare anche che il condominio dove si trova l’immobile permetta il cambio di destinazione d’uso (vedi regolamento condominiale). Ogni Comune ha le sue regole. Un cambio di destinazione d’uso potrebbe essere possibile a Lodi ma non a Milano o Roma, o viceversa.

Nel cambio di destinazione d’uso ci saranno in genere alcune spese:

  • oneri di urbanizzazione
  • diritti di segreteria comunali
  • parcella del tecnico incaricato di progetto, DL e pratica edilizia
  • parcella del tecnico incaricato della sicurezza
  • spese per gli eventuali lavori edili

Attenzione. La normativa dice che “È cambio destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria, con o senza opere, che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale, come sopra indicate. Se si resta all’interno della stessa categoria, non è un mutamento di tipo rilevante.

Le categorie d’uso sono:

  • residenziale (compreso uso promiscuo – abitazione/studio e abitazione/affittacamere)
  • turistico-ricettiva (alberghi, ostelli, altro)
  • produttiva e direzionale (banche, uffici, studi professionali)
  • commerciale (negozi, bar, ristoranti)
  • agricola (prod. agricola, allevamenti, vivai, ecc.)

In caso di cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, occorre presentare come pratica edilizia in Comune un permesso di costruire, a meno che il cambio non avvenga nella stessa categoria (per es. da pub a ristorante). In questo secondo caso, ovvero per cambi di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria, si possono inquadrare gli interventi come manutenzione straordinaria, e quindi si può presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Attività Asseverata) al posto del permesso di costruire, in virtù del decreto semplificazioni del 2020. In alcuni casi, inoltre, alcuni Comuni richiedono una SCIA alternativa al permesso di costruire invece del permesso di costruire.

La modifica catastale di categoria comporterà una modifica delle tasse pagate (IMU, TASI, TARI).

Come ultimo passaggio, può essere opportuna la presentazione di una SCIA per l’agibilità dell’immobile, in funzione della categoria d’uso prescelta (con impianti conformi alla normativa e relative certificazioni).

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