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Sensibilizzare, che difficoltà

Quante volte si sente nominare la parola “sensibilizzazione”. Sensibilizzare significa rendere le persone consapevoli del “sentire”. Ovvero avvertire sensazioni, empatia, collegarsi in modo intimo alla situazione considerata. Quando si organizza un evento su tema ambientale, per esempio, si cerca di coinvolgere le persone in un processo più ampio, più articolato, globale. Si cerca di diffondere idee scientifiche e di renderne partecipi altri, con lo scopo di avere più attivisti ambientali e anche più consapevolezza su temi come i cambiamenti climatici, i rifiuti, ecc.

Ma cosa succede se una persona non “sente” niente? Se non si interessa a nulla, se non gli importa ciò che fa o che fanno gli altri? In questo caso abbiamo un problema. L’apatia e l’indifferenza in cui scivola la società può dipendere in larga parte dall’eccessivo utilizzo di apparecchi elettronici, soprattutto di cellulari. La tecnologia è un bene, ma il suo utilizzo eccessivo può provocare problemi. Ma in aggiunta a questo, si ha la percezione che davvero a volte a nessuno interessi nulla. Mi occupo del mio piccolo mondo qui, nel contingente, e poi chi s’è visto s’è visto. Non si tratta di essere moderni Don Chisciotte, e di combattere contro i mulini a vento, ma di cercare di dare l’esempio alle nuove generazioni per fare credere che un mondo migliore è possibile. E che parte dalle piccole cose: da un bambino che pianta una seme, a un anziano che sorride.

Se seminiamo piccoli gesti gentili facciamo la nostra parte. Non abbiamo nulla in cambio? Fa niente. Non si può agire solo in presenza di tornaconto. Fare senza aspettarsi nulla in cambio è quanto di meglio possiamo fare. Perchè solo se un gesto è fatto con il cuore ha pienamente senso.

Come coinvolgere le persone, dunque, per parlare di ambiente? Minacciando la fine del mondo e la morte globale? Spiegando gli aspetti positivi di un pianeta pulito ed ecologico?

Il dibattito è aperto e acceso. Il coinvolgimento di volontari e attivisti in prima linea è forse il modo migliore per risvegliare le coscienze. Seminando gesti di speranza e di ecosostenibilità che siano di esempio per gli altri, soprattutto per le giovani nuove generazioni, che hanno tanto bisogno di esempi positivi di riferimento.

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Bonus in edilizia: lo stato dell’arte

Per rimanere aggiornati sulle novità relative ai bonus in edilizia, vi segnalo un seminario a cui partecipo in veste di relatrice, che è organizzato dall’Associazione culturale ALAUS di Lodi. Si terrà sabato 11 marzo alle ore 14:30 presso la sede dell’Associazione (al secondo piano presso CFP, Piazzale Forni, 3).

Il seminario durerà un’oretta e mezza e passeremo in rassegna i bonus edilizi attualmente in vigore, con qualche esempio pratico. Al termine sarà previsto un tempo per le domande. Per i partecipanti non soci ALAUS, il seminario è a offerta libera. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per le attività benefiche dell’Associazione.

Per info e adesioni: vivattiva@gmail.com

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Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha bloccato le cessioni del credito e lo sconto in fattura in relazione ai bonus in edilizia. Rimangono valide le detrazioni fiscali normali su più anni. A questo si è aggiunto il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta scaturiti dalle cessioni (ndr: alcune regioni si stavano per esempio mobilitando per farlo… ma non lo potranno più fare).

Questo provvedimento non vale per i cantieri già avviati, che avranno ancora la possibilità di liquidare i crediti. Il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura vale però per tutti i nuovi cantieri, cioè quelli che devono ancora partire, per tutti i bonus in edilizia.

Chi ha acquistato crediti non sarà responsabile in solido se dimostra di avere una serie di documentazione relativa alla CILAS presentata (la solita documentazione necessaria per fruire degli specifici bonus, a seconda del caso).

Tutto ciò lascia senza parole professionisti e imprese, che risultano fortemente danneggiati e che rischiano il fallimento.

Se vuoi approfondire il tema dei bonus in edilizia, che possono ancora fruire di detrazioni fiscali in dieci anni, qui trovi diversi libri interessanti. La normativa purtroppo è in costante aggiornamento, ma non bisogna darsi per vinti: ci saranno sempre nuove opportunità per riqualificare e migliorare la propria casa.

Ho scritto alcuni articoli sui bonus attualmente in vigore, qui puoi trovare alcune informazioni utili:

  • Superbonus – clicca qui
  • Ecobonus – clicca qui
  • Bonus casa – clicca qui
  • Bonus verde – clicca qui
  • Bonus mobili ed elettrodomestici – clicca qui

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Bonus in edilizia/4 – Bonus verde

Anche nel 2023 è confermato il bonus verde, che proseguirà fino al 2024. Si tratta di un’agevolazione valida per alcuni lavori di manutenzione sugli spazi verdi di pertinenza degli immobili.

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le spese di progettazione e realizzazione dei giardini possono rientrare nelle detrazioni.

La detrazione delle spese può avvenire in dieci anni, con un massimale di 5.000,00 euro di spesa per unità immobiliare ed un massimo di spesa detraibile pari a 1.800,00 euro.

Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico parlante bancario o postale.

Possono usufruire delle detrazioni i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

A livello condominiale, possono usufruire di detrazioni anche i lavori eseguiti su spazi verdi comuni esterni dei condomini, fino a un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

L’agevolazione è stata introdotta con la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata negli anni successivi.

Ulteriori approfondimenti al link.

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Bonus in edilizia/3 – Bonus casa

Foto di Ralph da Pixabay

Sono ancora in vigore nel 2023 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16 bis del DPR 917/86, pari al 50% delle spese effettuate. La guida dell’Agenzia delle Entrate con tutti gli interventi che possono usufruire di questo tipo di detrazioni è scaricabile qui (aggiornamento a ottobre 2022). Bisogna ricordare che alcuni interventi sono obbligatoriamente soggetti all’invio ad ENEA della scheda descrittiva intervento, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Di seguito l’elenco degli interventi soggetti ad invio.

Componenti e tecnologieTipo di intervento
Strutture edilizieriduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissiriduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologiciinstallazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); teleriscaldamento; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici1 solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 20191° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020forni
frigoriferi
lavastoviglie
piani cottura elettrici
lavasciuga
lavatrici
asciugatrici
Fonte: sito ENEA

1 Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

Nota importante:

E’ attualmente in corso l’adeguamento del sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa dedicato alle pratiche con data di fine lavori a partire dal 01/01/2023. Il sito sarà disponibile entro la fine di gennaio. I 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dalla data di messa on-line.

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Bonus in edilizia/2 – Ecobonus nel 2023

Le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (ECOBONUS) sono prorogate fino al 2024. Non si parla in questo caso di SUPERBONUS, ma di semplice ECOBONUS (che ha regole più semplici). Salvo eventuali future modifiche, allo stato attuale questi sono gli interventi che possono usufruirne:

Componenti e tecnologieAliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
50%
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI
65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)
70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)
75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)
80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
85%
Fonte: sito ENEA

E’ scaduto invece al 31/12/2022 il bonus facciate, che non è quindi più combinabile con l’ecobonus. In questo caso l’agevolazione fiscale consisteva in una detrazione d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

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Bonus in edilizia/1 – Novita’ sul superbonus

Il nuovo anno si apre con tante possibilità in termini di detrazioni fiscali per chi vuole migliorare o rinnovare la propria casa, nonostante le modifiche al superbonus. Per quanto riguarda la detrazione fiscale del superbonus 110%, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 si rilevano le seguenti novità.

  • Continuano a poter utilizzare l’aliquota del 110% fino al 31 marzo 2023 i cantieri in edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti che hanno effettuato un SAL di almeno il 30% a settembre 2022.
  • Continuano a poter utilizzare l’aliquota del 110% fino al 30 dicembre 2024 i condomini che hanno presentato una CILAS prima del 31 dicembre 2022, con delibera assembleare antecedente al 18 novembre 2022, oppure se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022, con delibera assembleare compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022. Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio o condomino delegato con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • Per i nuovi cantieri 2023 possono usufruire del 110% solo le case unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti che sono prima casa e hanno un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Il reddito di riferimento si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da contribuente ed eventuale familiare convivente per il numero di componenti del nucleo familiare. Si divide per 1 se il contribuente è solo, per 2 se le persone sono 2; in aggiunta, per un ulteriore familiare componente si somma un ulteriore +0,5, per 2 ulteriori familiari si somma + 1, per tre ulteriori familiari si somma +2. Sono quindi avvantaggiate le famiglie numerose con pochi redditi in famiglia. E’ prevista l’erogazione di fondi a sostegno di soggetti con redditi di riferimento inferiore a 15.000 euro.
  • Per gli edifici fino a 4 unità di proprietà del medesimo proprietario o in comproprietà tra più soggetti, resta l’aliquota del 110% se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre oppure se è stata presentata entro il 31 dicembre la richiesta di titolo abilitativo in caso di sola demolizione e ricostruzione. Per i nuovi cantieri 2023, l’aliquota scende al 90%.
  • Per i nuovi cantieri 2023 relativi a condomini, l’aliquota è pari al 90%, non più al 110%.
  • Per le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale che non svolgono attività sociosanitaria o assistenziale il superbonus scende al 90%.
  • Per le ONLUS, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato vale l’aliquota fino al 31 dicembre 2025 se possiedono immobili in categoria B/1, B/2, D/4. I membri dei consigli di amministrazione non devono percepire indennità di carica.
  • Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) sono agevolate al 110% le spese fino a fine giugno 2023 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno effettuato almeno 60% dei lavori entro fine giugno.
  • Per immobili situati in zone colpite dai terremoti nel centro Italia, l’aliquota resta al 110% fino al 31 dicembre 2025.

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Dal 27 maggio nuovo requisito per chi usufruisce di bonus fiscali

Dal 27 maggio 2022 le imprese esecutrici di lavori che usufruiscono di bonus edilizi per importo lavori superiore a 70.000 euro saranno ritenute idonee solo se i rispettivi datori di lavoro applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un provvedimento che vuole evitare la diffusione di lavoro irregolare e in contrasto con la normativa della sicurezza sul lavoro. Questo vale sia per chi effettua lavori con detrazioni di tipo superbonus, ma anche se usufruiscono di bonus casa, verde, bonus facciate e bonus mobili.

Si parla di tutti i lavori di ingegneria edile e civile, riportati nell’Allegato X del D. L.vo 81/2008 (sicurezza sul lavoro). In particolare: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, come previsto dall’art. 51 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Per le opzioni che necessitano di visto di conformità il requisito sarà oggetto di controllo. Dovrà essere riportata un’apposita dicitura sia nel contratto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I controlli potranno essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate, anche tramite Ispettorato nazionale del Lavoro, INPS e casse edili.

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Proroga superbonus approvata per le villette

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del Superbonus 110% per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti. In particolare, il 30% dei lavori non dovrà più essere eseguito entro il 30 giugno, come era previsto prima, ma entro il 30 settembre.

Le imprese e gli operatori del settore speravano in una proroga più consistente ed in un aiuto maggiore da parte del Governo. Il problema principale è infatti che molte banche hanno bloccato la cessione del credito, provocando ritardi e rallentamenti su tutti i cantieri. I materiali spesso sono introvabili e non arrivano nei tempi stabiliti.

Tre, anzi due mesi di proroga (considerando che c’è di mezzo agosto) non sono molti ma sono meglio di niente. Un po’ di respiro per chi sta correndo come un matto per cercare di chiudere i cantieri aperti….

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Superbonus: novità sulla congruità dei costi

E’ entrato in vigore il 15 aprile 2022 il decreto 14 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 marzo 2022. Tale decreto apporta una modifica ai prezzi di riferimento per gli interventi che vogliono usufruire delle detrazioni del tipo superbonus 110%.

In sostanza l’allegato A pone nuovi limiti di costo/mq per alcuni beni materiali oggetto degli interventi di efficientamento energetico: materiale isolante, serramenti, caldaia, impianto ibrido… Questo pone ai tecnici l’obbligo di redigere un doppio controllo prima di asseverare la congruità dei costi.

Il primo controllo deve essere effettuato utilizzando i prezziari di riferimento, facendo in modo che le spese portate in detrazione siano inferiori ad essi; il secondo controllo comporta la verifica che il costo/mq del bene sia inferiore ai limiti posti dall’allegato A. La novità importante è che i costi dell’allegato A sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, per evitare speculazioni sul costo dei singoli beni. L’allegato non riguarda gli impianti fotovoltaici e le batterie di accumulo.

Tutte le pratiche edilizie presentate dal 15 aprile 2022 in poi devono dunque tenere conto, per il quadro economico del superbonus, dell’obbligatorietà di questo doppio controllo.

Scarica qui il testo del decreto e qui l’allegato con i massimi costi/mq.

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