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Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha bloccato le cessioni del credito e lo sconto in fattura in relazione ai bonus in edilizia. Rimangono valide le detrazioni fiscali normali su più anni. A questo si è aggiunto il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta scaturiti dalle cessioni (ndr: alcune regioni si stavano per esempio mobilitando per farlo… ma non lo potranno più fare).

Questo provvedimento non vale per i cantieri già avviati, che avranno ancora la possibilità di liquidare i crediti. Il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura vale però per tutti i nuovi cantieri, cioè quelli che devono ancora partire, per tutti i bonus in edilizia.

Chi ha acquistato crediti non sarà responsabile in solido se dimostra di avere una serie di documentazione relativa alla CILAS presentata (la solita documentazione necessaria per fruire degli specifici bonus, a seconda del caso).

Tutto ciò lascia senza parole professionisti e imprese, che risultano fortemente danneggiati e che rischiano il fallimento.

Se vuoi approfondire il tema dei bonus in edilizia, che possono ancora fruire di detrazioni fiscali in dieci anni, qui trovi diversi libri interessanti. La normativa purtroppo è in costante aggiornamento, ma non bisogna darsi per vinti: ci saranno sempre nuove opportunità per riqualificare e migliorare la propria casa.

Ho scritto alcuni articoli sui bonus attualmente in vigore, qui puoi trovare alcune informazioni utili:

  • Superbonus – clicca qui
  • Ecobonus – clicca qui
  • Bonus casa – clicca qui
  • Bonus verde – clicca qui
  • Bonus mobili ed elettrodomestici – clicca qui

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Bonus in edilizia/1 – Novita’ sul superbonus

Il nuovo anno si apre con tante possibilità in termini di detrazioni fiscali per chi vuole migliorare o rinnovare la propria casa, nonostante le modifiche al superbonus. Per quanto riguarda la detrazione fiscale del superbonus 110%, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 si rilevano le seguenti novità.

  • Continuano a poter utilizzare l’aliquota del 110% fino al 31 marzo 2023 i cantieri in edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti che hanno effettuato un SAL di almeno il 30% a settembre 2022.
  • Continuano a poter utilizzare l’aliquota del 110% fino al 30 dicembre 2024 i condomini che hanno presentato una CILAS prima del 31 dicembre 2022, con delibera assembleare antecedente al 18 novembre 2022, oppure se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022, con delibera assembleare compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022. Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio o condomino delegato con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • Per i nuovi cantieri 2023 possono usufruire del 110% solo le case unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti che sono prima casa e hanno un reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Il reddito di riferimento si calcola dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nel 2022 da contribuente ed eventuale familiare convivente per il numero di componenti del nucleo familiare. Si divide per 1 se il contribuente è solo, per 2 se le persone sono 2; in aggiunta, per un ulteriore familiare componente si somma un ulteriore +0,5, per 2 ulteriori familiari si somma + 1, per tre ulteriori familiari si somma +2. Sono quindi avvantaggiate le famiglie numerose con pochi redditi in famiglia. E’ prevista l’erogazione di fondi a sostegno di soggetti con redditi di riferimento inferiore a 15.000 euro.
  • Per gli edifici fino a 4 unità di proprietà del medesimo proprietario o in comproprietà tra più soggetti, resta l’aliquota del 110% se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre oppure se è stata presentata entro il 31 dicembre la richiesta di titolo abilitativo in caso di sola demolizione e ricostruzione. Per i nuovi cantieri 2023, l’aliquota scende al 90%.
  • Per i nuovi cantieri 2023 relativi a condomini, l’aliquota è pari al 90%, non più al 110%.
  • Per le ONLUS e le Associazioni di promozione sociale che non svolgono attività sociosanitaria o assistenziale il superbonus scende al 90%.
  • Per le ONLUS, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato vale l’aliquota fino al 31 dicembre 2025 se possiedono immobili in categoria B/1, B/2, D/4. I membri dei consigli di amministrazione non devono percepire indennità di carica.
  • Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) sono agevolate al 110% le spese fino a fine giugno 2023 e le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno effettuato almeno 60% dei lavori entro fine giugno.
  • Per immobili situati in zone colpite dai terremoti nel centro Italia, l’aliquota resta al 110% fino al 31 dicembre 2025.

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Proroga superbonus per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti?

Le recenti novità sul tema del superbonus 110% sembrano confermare una proroga dei tempi per l’esecuzione dei lavori nelle villette unifamiliari e nelle unità funzionalmente indipendenti a dicembre 2022, con l’eliminazione del tetto ISEE, a patto che entro fine giugno siano eseguiti almeno il 30% dei lavori. Probabilmente sarà cancellato anche il limite temporale per la presentazione della CILA e il limite prima casa.

Il tutto dovrà essere confermato dalla nuova Legge di Bilancio, che uscirà a breve: meglio dunque aspettare il testo in Gazzetta Ufficiale.

I dati ENEA riportati sul sito ufficiale che riportano l’andamento dei cantieri per lavori che usufruiscono del superbonus 110% sono molto chiari: il superbonus si rivela un traino per l’edilizia senza precedenti, e costituisce un’occasione per tutti. E’ importante però che i lavori vengano fatti a regola d’arte, senza fretta, per evitare futuri problemi.

Fonte: ENEA

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Superbonus: informazioni utili dall’Agenzia delle Entrate

Image by MichaelGaida from Pixabay

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili alcuni documenti utili per il Superbonus. In particolare si consiglia la consultazione dei seguenti documenti (sempre in fase di aggiornamento):

Si segnalano in particolare modo la presenza di una Guida dell’Agenzia delle Entrate e di alcune risposte alle istanze di interpello relative ai Superbonus:

 Risposta n. 408 del 24/09/2020

Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 325 del 9/09/2020

Superbonus – detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche – Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 326 del 9/09/2020

Superbonus – interventi realizzati su “unità collabenti” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 327 del 9/09/2020

Superbonus – Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 328 del 9/09/2020

Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – pdf

 Risposta n. 329 del 10/09/2020

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio – pdf

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Superbonus: pubblicate alcune FAQ dall’ENEA

Fonte: Sito ENEA

Sul sito ENEA sono state pubblicate alcune FAQ (Frequenty Asked Questions) importanti in merito al Superbonus. L’ENEA è l’Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che effettuerà i controlli sulle pratiche ecobonus 110% per la parte tecnica.

Tra le più importanti segnalo la FAQ n. 4, che cita la ridefinizione del concetto di impianto termico derivata dal Decreto Semplificazioni D.lgs. 48/2020. La riporto qui.

FAQ n.4. – Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si segnala che le FAQ presenti sul sito Cened (portale di riferimento per la certificazione energetica in Lombardia) sono probabilmente in fase di aggiornamento.

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Tecnologie innovative per il benessere indoor

Un’immagine tratta dalle realizzazioni dell’azienda Oltremateria

Uno degli aspetti più importanti di un immobile è il livello di comfort indoor, per il quale occorre tenere conto di tanti aspetti: materiali, luce, acustica, qualità e temperatura dell’aria. Parlando di materiali, è opportuno prediligere materiali ecologici e riciclabili, con un’analisi del ciclo di vita (LCA) che viene controllata e certificata (per approfondimenti sull’LCA leggi qui).

Nell’ambiente indoor ci sono varie sorgenti di inquinamento da COV (Composti Organici Volatili). In base all’art.268 del DLgs 152/2006 è definito COV qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20°C) una pressione di vapore di 0,01 KPa superiore. Per esempio: idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati, aldeidi, terpeni, alcooli, esteri e chetoni. Uno dei più pericolosi, spesso presente negli edifici residenziali, è la formaldeide. I COV possono derivare da vernici, colle, smalti, detersivi (quindi per esempio da mobili, serramenti, pavimenti).

Composti organici volatili più comuni e sorgenti indoor (fonte: Ministero della Salute)

I COV possono creare problemi alla salute dell’uomo e degli animali, dal disagio sensoriale fino a gravi alterazioni dello stato di salute; ad alte concentrazioni negli ambienti interni, possono causare effetti a carico di numerosi organi o apparati, in particolare a carico del sistema nervoso centrale. Alcuni di essi (per es. il benzene) sono cancerogeni per l’uomo.

Esiste una normativa europea che regola l’emissione di COV: si tratta della Direttiva 2004/42/CE – Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161 su: Limitazione delle emissioni di VOC dovuti all’uso di solventi organici in alcune vernici e pitture (2006). La normativa definisce un quantitativo massimo di COV per ogni categoria, obblighi di etichettatura e sanzioni. Le successive modifiche alla direttiva 2004/42/CE sono state incorporate nel testo originale (per saperne di più clicca qui)

E’ importante quindi utilizzare negli interni finiture a bassa emissione di COV, prediligendo per esempio pitture ad acqua e collanti privi di formaldeide, mantenendo una buona ventilazione degli ambienti.

Esistono inoltre materiali definiti “antibatterici”, in quanto hanno una capacità di uccidere o degradare i batteri in modo prolungato e costante nel tempo. Per attivare le proprietà antibatteriche nei materiali si possono utilizzare rame, ioni d’argento, biossido di titanio: questi tre componenti hanno un’azione batteriostatica, cioè impediscono o rallentano lo sviluppo e la riproduzione dei batteri. Tra i materiali che possono avere proprietà antibatteriche troviamo la ceramica, il grès porcellanato, il corian, persino il PVC e il policarbonato.

Una finitura che coniuga il rispetto della normativa sui COV e le proprietà antibatteriche è ECOPUR, tecnologia della ditta OLTREMATERIA. ECOPUR può essere utilizzato sopra superfici come pareti, pavimenti, arredi rivestiti in ECOMALTA e OLEOMALTA, resine ecologiche innovative, sempre di Oltremateria, di cui abbiamo parlato anche in questo articolo. Il sistema ideato da Oltremateria permette di ottenere con ECOMALTA o OLEOMALTA superfici sottili (2-2,5 mm), continue e senza uso di resine epossidiche, dando un ulteriore tocco di innovazione con ECOPUR. ECOPUR è infatti un tipo di rivestimento dato da miscele di inerti, sabbie naturali e ioni d’argento.

La tecnologia ECOPUR favorisce anche la ionizzazione dell’aria indoor. Ionizzare l’aria di un ambiente consente di renderla più pulita: gli ioni negativi si legano alle particelle in sospensione nell’aria (polveri, fumi, ecc.) e le caricano elettrostaticamente: di conseguenza la polvere tende ad accumularsi sulle superfici invece che rimanere sospesa.

Ecco un video esplicativo di ECOPUR. Si possono visionare alcuni esempi di realizzazioni qui.

Le proprietà antibatteriche sono certificate dal CSA- Istituto di ricerca Accreditato Accredia N° 0181. Le analisi sono state condotte in conformità alla normativa ISO 22196:2001 “Measurament of antibacterialactivity of plastics and other non-poroussurfaces. Per quanto riguarda l’emissione di COV, la tecnologia Ecopur è in linea con le normative e ha ottenuto anche la CERTIFICAZIONE VOC – RATING F****(4stelle) presso la “Japan Building CoatingMaterialsAssociation”.

Il sistema Oltremateria, con ECOPUR, ha ottenuto la certificazione di antibatterico attivo dal CSA– Istituto di ricerca Accreditato Accredia. Le analisi sono state condotte in conformità alla normativa ISO22196:2001 “Measurament of antibacterialactivity of plastics and other non-poroussurfaces”. ECOPUR ha ottenuto la certificazione di ionizzazione ambientale dal NCT Lab.

Tutti i materiali e sistemi OLTREMATERIA sono prodotti in sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 e dotati di marcatura CE. Il sistema Oltremateria concorre a far guadagnare punteggio nella certificazione LEED. Sono disponibili moltissimi colori e decorazioni per superfici in ECOMALTA o OLEOMALTA abbinate a ECOPUR, personalizzabili a scelta del cliente.

Nota – L’articolo contiene contenuti promozionali per l’azienda Oltremateria, che opera nel settore dell’edilizia ecosostenibile, e per La Feltrinelli, che opera per la diffusione della cultura attraverso i libri.

Per approfondire il tema dei materiali in edilizia trovi numerosi testi interessanti sul sito della Feltrinelli, cliccando qui e digitando “materiali” nel campo di ricerca per argomento.

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Decreto attuativo ecobonus 110%: bisogna attendere

Foto di ElasticComputeFarm da Pixabay

Non è ancora uscito il decreto attuativo del Decreto Rilancio, in merito all’ecobonus 110%. E’ importante non compiere mosse azzardate e aspettare l’uscita delle indicazioni finali della normativa, per evitare di prendere cantonate e fare lavori che poi non riescano a usufruire delle detrazioni. Ci sono alcuni emendamenti che riguardano diversi punti del Decreto, per cui alcune cose potrebbero cambiare dal testo iniziale della legge. In sospeso ancora la validità dell’ecobonus 110% per le seconde case nei condomini, per esempio, oppure anche casi particolari riguardanti condomini di diverse dimensioni. Sono ancora molti i dubbi e le incertezze, quindi è importante chiarire tutto prima di iniziare progetti e cantieri.

E’ essenziali affidarsi a un tecnico, che in questa fase può occuparsi di realizzare un APE dell’edificio esistente e fare una proposta di interventi migliorativi (per es. cappotto termico, sostituzione dei serramenti, sostituzione di impianto) con cui valutare se, partendo dalla situazione esistente, con gli interventi consigliati ci potrebbe essere un salto di due classi energetiche. Il committente può poi valutare se e quali interventi eseguire, mentre il tecnico deve valutare che siano conformi a quanto richiesto dalla normativa. Per iniziare quindi i lavori veri e propri è pero’ indispensabile attendere il decreto attuativo, nonché i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio è un’ottima opportunità per ristrutturare casa, ma è importante che i lavori vengano eseguiti da personale qualificato, specializzato e coadiuvato da un progettista: alla base di tutto c’è un progetto. Fondamentale anche il ruolo delle imprese, delle banche e dei mediatori creditizi: occorre informarsi molto bene, per evitare di compiere errori o farsi ingannare. Attenzione, dunque.

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Decreto Rilancio: tutto ciò che serve sapere per l’edilizia

Sono numerosi i provvedimenti a favore dell’ambiente inseriti nel Decreto Rilancio presentato ieri sera in modo ufficiale dal Presidente Conte agli italiani. Il Decreto prevede, in particolare, la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

EDILIZIA ECOSOSTENIBILE E RINNOVABILI – Possono usufuire di detrazione fiscale al 110% gli interventi di edilizia di seguito riportati.

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 (scarica allegato in fondo all’articolo).
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione. Le spese includono anche lo smaltimento e la bonifica dell’impianto esistente.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla legge 90/2013 (e precedentemente nell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013).
  • Importante – Gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa (si rimanda di nuovo alla legge 3 agosto 2013, n. 90) e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica, pre e post interventi (A.P.E).
  • Miglioramento antisismico (vedere in proposito gli articoli ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013). Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiorea euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 (efficientamento energetico o miglioramento antisismico). La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Queste detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi e sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
  • Importante – Le agevolazioni previste per l’edilizia si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti. Non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

MOBILITA’ SOSTENIBILE – Per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili.

Il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) viene incrementato per il 2020 di 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda i TRENI, si prevede si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, nonchè alcune agevolazioni economiche per le imprese ferroviarie; viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

AMBIENTI DI LAVORO – Sono previste misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Il Decreto prevede anche il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nonchè per la loro sanificazione: è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Non ultimo, il decreto prevede fondi anche per interventi minori di adeguamento di locali o strutture esistenti per ottenere la riduzione del rischio di contagio (di seguito).

STRUTTURE TURISTICHE – è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

AMBIENTI SCOLASTICI – Il fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche statali viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro, che possono essere utilizzati anche per adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

L’ultimo schema di Decreto Legge (pubblicato dall’ANSA alle ore 17:00 di ieri) è scaricabile qui in formato pdf.

Scarica qui l’Allegato al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 contenente i CAM (Criteri Ambientali Minimi)

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Eventi green, Innovazione, Normativa e certificazioni, sviluppo sostenibile

Cos’è l’Agenda 2030?

Fonte: Commissione Europea

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un documento approvato dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: sono stati individuati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Scarica qui il testo integrale. Guarda il video di presentazione di Agenda 2030.

The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for people, to end poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common home” (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite – fonte: sito ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)

I 17 obiettivi legato allo sviluppo sostenibile sono i seguenti, sintetizzati nella figura sopra riportata.

Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze

Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Nei prossimi articoli su questi temi evidenzieremo lo stato di avanzamento nel perseguire questi 17 goals da parte dei Paesi del mondo, e cercheremo di capire in cosa consistono le azioni concrete che si possono portare avanti in questi ambiti.

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Architettura, Efficienza energetica, Normativa e certificazioni

Progetti di Riqualificazione Energetica edifici P.A. Centrale

Le Pubbliche Amministrazioni Centrali possono presentare progetti di Riqualificazione Energetica degli edifici, consultando alcune linee guida rese pubbliche da ENEA. Le linee guida sono scaricabili gratuitamente cliccando qui.

Le Linee guida sono previste dall’art. 16, comma 3 del D.M. del 16 settembre 2016, “Modalità di attuazione del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale” per conseguire una riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie utile climatizzata.

Per coordinare e monitorare lo  stato di avanzamento del programma PREPAC è stata costituita una specifica Cabina di Regia per l’efficienza energetica composta dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente.

L’ENEA ha costituito anche ‘PA-Obiettivo efficienza energetica’, una task force operativa per supportare le PA centrali e locali nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di riduzione dei consumi. A breve saranno introdotti e resi disponibili specifici strumenti di servizio.

(fonte: sito ENEA)

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