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Dal 27 maggio nuovo requisito per chi usufruisce di bonus fiscali

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Dal 27 maggio 2022 le imprese esecutrici di lavori che usufruiscono di bonus edilizi per importo lavori superiore a 70.000 euro saranno ritenute idonee solo se i rispettivi datori di lavoro applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un provvedimento che vuole evitare la diffusione di lavoro irregolare e in contrasto con la normativa della sicurezza sul lavoro. Questo vale sia per chi effettua lavori con detrazioni di tipo superbonus, ma anche se usufruiscono di bonus casa, verde, bonus facciate e bonus mobili.

Si parla di tutti i lavori di ingegneria edile e civile, riportati nell’Allegato X del D. L.vo 81/2008 (sicurezza sul lavoro). In particolare: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, come previsto dall’art. 51 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Per le opzioni che necessitano di visto di conformità il requisito sarà oggetto di controllo. Dovrà essere riportata un’apposita dicitura sia nel contratto di affidamento dei lavori sia nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I controlli potranno essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate, anche tramite Ispettorato nazionale del Lavoro, INPS e casse edili.

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